ALLEGATO A

STATUTO
“ARCHIVIO TEATRO VALLE OCCUPATO” A.P.S.

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituito nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000 e del D. Lgs. 2017 n.117 l’Associazione di promozione sociale denominata “Archivio Teatro Valle Occupato” A.P.S.. L’associazione è composta in prevalenza da artisti e attivisti che hanno partecipato all’esperienza del Teatro Valle Occupato.
L’associazione ha diritto esclusivo all’utilizzo del suo nome, nonché dei simboli e/o loghi utilizzati ed utilizzandi per la comunicazione e diffusione della propria attività.

Art. 2 – SEDE

Sede legale in Roma, via della Dogana Vecchia 5, 00186, presso Fondazione Lelio e Lisli Basso.
L’associazione si riserva il diritto di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime attività associative su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione, in coerenza con i propri valori fondativi di solidarietà, uguaglianza sociale, rispetto delle differenze, salvaguardia del bene comune e nella convinzione che la cultura ed il sapere siano strumenti di trasformazione delle società, ha come scopo di:
promuovere la conoscenza della storia del Teatro Valle Occupato attraverso la salvaguardia e la valorizzazione della relativa documentazione analogica e digitale nonché dei movimenti nati attorno alle lotte per i beni comuni;
organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come indicato al punto i) dell’art. 5 Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117;
promuovere la riflessione e l’azione relative al libero accesso alla conoscenza in tutte le sue forme;
promuovere iniziative culturali, di formazione, di archiviazione, di ricerca e di divulgazione tematicamente connesse al Teatro Valle Occupato e ai movimenti nati attorno ai temi della cultura e della conoscenza come beni comuni;
promuovere le altre attività indicate all’art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità di genere e rispettose dei diritti inviolabili dell’individuo; tali attività sono tese a contrastare ogni tipo di sopraffazione nello svolgimento delle relazioni umane.
Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5 – OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’attività dell’Associazione, nell’ambito e per la realizzazione delle finalità sopra descritte, ha come oggetto:
La realizzazione e la gestione di un archivio audiovisivo e cartaceo che promuova la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la circolazione di documenti e di produzioni artistiche e audiovisive riguardanti il Teatro Valle Occupato, e i movimenti e le lotte per la cultura e la conoscenza come beni comuni;
La promozione delle attività dell’archivio audiovisivo e dell’archivio cartaceo del Teatro Valle Occupato e le sue produzioni audiovisive;
L’organizzazione di conferenze, eventi ed iniziative editoriali e di altro tipo, anche di carattere artistico, collegati agli scopi dell’associazione che favoriscano la conoscenza storica e la trasmissione della memoria collettiva del Teatro Valle Occupato e delle lotte per i beni comuni;
La promozione ed organizzazione di raccolta di fondi, anche attraverso attività ricreative, per la realizzazione degli scopi dell’Associazione;
La collaborazione per progetti coerenti con gli scopi dell’Associazione con Enti locali ed Istituzioni statali, europee ed internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Fondazioni, Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
La realizzazione di materiale informativo, fotografico, audiovisivo per la promozione delle proprie attività;
La raccolta di testimonianze, racconti, immagini e qualsivoglia contributo da parte di chi ha partecipato, vissuto, attraversato il Teatro Valle Occupato, per realizzare nel tempo una narrazione polifonica di ciò che è avvenuto.

Art. 6 – I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti i richiedenti che accettino gli articoli dello Statuto e dell’eventuale Regolamento interno, che condividano i valori ispiratori e gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.
È prevista espressamente l’assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall’art.35 comma 3 del D.Lgs. 117/17.
I soci si distinguono in:
soci fondatori;
soci onorari;
soci ordinari;
soci sostenitori.
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.
Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell’Associazione.
La nomina a socio onorario sarà conferita dall’Organo di amministrazione.
Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% (cinquanta per cento) delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all’Organo di amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento e trascorso tale termine la richiesta si intende accettata.
Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Sarà cura dell’Organo di amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su richiesta scritta dal richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi all’Organo di amministrazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego stesso.
L’esclusione è deliberata dall’Organo di amministrazione in relazione a:
perdita dei requisiti per l’ammissione;
dichiarazione di interdizione o inabilità;
mancato versamento della quota associativa;
comportamento lesivo ai danni dell’Associazione.
Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all’Organo di amministrazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall’assemblea ed approvato in sede di bilancio dall’assemblea stessa, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente emanati.
La qualifica di socio è intrasmissibile.
I soci sono iscritti nel Libro Soci, una volta richiesta ed ottenuta la qualifica. In caso di decadenza, esclusione o recesso, vengono cancellati dal Libro Soci.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
L’Associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI

I soci dell’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti loro stessi. Tutti i soci hanno il diritto di conoscere le norme dello Statuto che dichiarano di accettare integralmente all’atto della richiesta, oltre ai diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
L’Associazione si avvale sia di attività lavorativa sia di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.
Ogni socio ha la possibilità di conferire delega per la rappresentanza all’assemblea. Ad ogni socio possono essere conferite un massimo di una delega.

Art. 8 – DOVERI DEI SOCI

I soci svolgeranno la propria attività nella vita dell’Associazione e in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Ogni socio dovrà versare la propria quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Se per oltre un anno dalla scadenza del termine di cui sopra il socio non paga la quota associativa egli, su delibera del Consiglio Direttivo, viene escluso dall’Associazione e cancellato dal libro soci senza bisogno di ulteriori avvisi, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.
Il comportamento del socio verso gli altri soci ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 9 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio in regola con il versamento della quota annuale già maturata, può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente all’indirizzo dell’Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
I soci recessi e/o esclusi ·che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
II socio può essere escluso dall’Associazione e in caso di mancata osservanza dei doveri previsti di cui al precedente art. 8 o per altri gravi motivi (quali, a mero titolo esemplificativo: atti violenti, atteggiamenti discriminatori, comportamenti penalmente rilevanti) che abbiano, tra l’altro, arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
Il socio può essere escluso anche in caso di mancato versamento della quota annuale nei termini di cui al precedente art. 8.
L’esclusione del socio è deliberata dall’Organo di amministrazione che con la medesima delibera ne dispone la cancellazione dal libro soci. Salvo quanto previsto nei casi di mancato pagamento della quota associativa, la delibera di esclusione deve essere comunicata al socio escluso assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e poi ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. In caso di controversie in merito all’esclusione ritenuta ingiusta, la competenza a decidere spetta al Collegio dei Probiviri eventualmente nominato dall’Assemblea. Le decisioni del Collegio, composto da tre persone scelte tra gli stessi soci con carica rinnovabile, sono appellabili avanti ad un Collegio Arbitrale nominato ad hoc dalle parti interessate.
Il socio che intenda uscire dall’Associazione esercitando il diritto di recesso dovrà darne comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione. In caso contrario, sarà tenuto al versamento della quota annuale nel frattempo maturata.

Art. 10 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi centrali dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo (fino a un massimo di 7 membri compresi Presidente ed eventuali Vicepresidente/i, tesoriere, segretario e responsabile amministrativo).
Nell’ambito del Consiglio direttivo viene eletto:
il Presidente del Consiglio Direttivo.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo, possono essere eletti:
il Vicepresidente;
il Tesoriere;
il Segretario;
il Responsabile amministrativo;
il Sindaco Revisore;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri;
l’Organo di controllo.

Possono essere organi periferici dell’Associazione:
il Coordinatore di delegazione.
All’interno del Consiglio Direttivo vengono individuate deleghe e/o commissioni per le decisioni nell’ambito della formazione, dell’aggiornamento, delle qualifiche e della proposta di cariche onorarie.
Tutti gli organi dell’associazione, assemblee escluse, hanno durata biennale rinnovabile. Uno stesso soggetto può ricoprire anche più cariche e può essere rieletto.
Gli organi periferici devono adeguare la loro scadenza a quella degli organi centrali. Gli organi periferici sono eletti dal Consiglio Direttivo.

Art .11 – L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è costituita dai soci.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne faccia le veci almeno due volte all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale, della relazione sociale e del rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato.
Deve inoltre essere convocata:
quando il Consiglio Direttivo Io ritenga necessario;
quando la richieda almeno un decimo dei soci.
Le Assemblee, che possono essere ordinarie o straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso, da affiggere presso la sede dell’Associazione, e da inviare agli associati con lettera semplice, via fax, email, ‘chat’ collettiva, pec, raccomandata o mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell’Associazione) e l’elenco delle materie da trattare.
È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o Io scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria:
elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e gli altri membri del Consiglio Direttivo che durano in carica due anni;
approva l’eventuale Regolamento Interno relativo alle procedure di presentazione dei progetti e l’organizzazione interna dell’Associazione (suddivisione in Gruppi di lavoro per aree di attività ed eventuali referenti);
propone ed approva iniziative coerenti con lo scopo dell’Associazione, da realizzarsi secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
ratifica la decisione del Consiglio Direttivo sull’importo della quota sociale di adesione;
approva il programma dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e fino a un massimo di una delega in sostituzione di soci non amministratori.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio. L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente più della metà dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi anche il giorno successivo è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché superiore alla somma dei soci detenenti cariche.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell’ordine, da un altro consigliere o da un altro socio prescelto dall’Assemblea.
Hanno diritto di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Le assemblee ordinarie sono pubbliche e il dibattito aperto.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da 7 membri. Il Consiglio Direttivo è l’Organo di amministrazione dell’associazione.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e autonomamente convocata da almeno 4 membri del Consiglio esecutivo stesso.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto
Il Consiglio Direttivo:
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
fissa il termine per il versamento delle quote associative annuali;
redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
ll Consiglio Direttivo può costituire e/o sciogliere, secondo le modalità previste dall’eventuale Regolamento Interno (l’Associazione si doterà di uno o più regolamenti interni proposti dal Consiglio ed approvati dall’Assemblea), gruppi di lavoro e di intervento attribuendone i relativi compiti e indicandone la durata.
Il Consiglio Direttivo, in accordo con il programma annuale e il bilancio preventivo approvati dall’Assemblea, delibera l’assegnazione di fondi per la realizzazione dei progetti ai singoli gruppi di lavoro ai quali deve altresì richiedere il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti gli iscritti dell’Associazione, senza diritto di voto per le deliberazioni.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, e altri 4 soci membri.

Art. 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità. Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
La carica del Presidente ha durata biennale e può essere rinnovata.
Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo che deciderà su una eventuale convocazione dell’Assemblea in merito.

Art. 14 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-presidente è eletto dall’Assemblea e, coordinandosi con il Presidente, ne fa le veci quando necessario.

Art. 15 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dall’Assemblea tra i suoi membri. E’ responsabile della consistenza di cassa e della gestione del conto corrente bancario intestato all’Associazione e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
La carica del tesoriere ha durata biennale e può essere rinnovata. Decade per rinuncia dell’incaricato o per perdita della qualifica di socio.
Il tesoriere può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo che deciderà su una eventuale convocazione dell’Assemblea in merito.

Art. 16 – PROVENTI ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

I proventi dell’Associazione sono costituiti da:
quote sociali;
eventuali contributi ed elargizioni fatte da soci o da terzi;
entrate derivanti dalla organizzazione di eventi ed iniziative promozionali;
entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta dì beni o servizi, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
eventuali finanziamenti derivanti da partecipazione a concorsi e bandi;
tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione.
Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell’ Associazione.
Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione di un fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative mirate al campo di interesse dell’Associazione, a sostegno di cause affini agli scopi dell’Associazione stessa o a fini assistenziali.
È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 17 – FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
eventuali donazioni, erogazioni o lasciti di soci o terzi;
contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e incrementare il suo patrimonio.

Art. 18 – BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
II bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’ Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 19 – MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con le maggioranze di cui all’art. 11. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con l’eventuale regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati secondo le modalità e le maggioranze previste dall’art. 11.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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